STATUTO DELLA COOPERATIVA
VERBALE DI ASSEMBLEA
Repertorio n. 296909 / 48708
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno cinque marzo duemiladieci – 5/3/2010
In Milano, Via della Posta n. 10, alle ore 10
Avanti a me, Dr. Paolo Lovisetti, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, e’ presente la signora: MATTEOTTI Idanna, nata a Riva del Garda (TN) il 17 settembre 1952, domiciliata a Magreglio (Co), Via Steiert n. 12, codice fiscale MTTDNN52P57H330P;
della cui identità personale io notaio sono certo, la quale premette:
– che si e’ qui riunita l’assemblea della Società “GIOSTRA – Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S”
con sede in Milano, P.zza De Angeli n. 9, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 05893550151, iscritta al R.E.A. al n. 1048113, iscritta all’Albo delle cooperative nella Sezione delle cooperative a mutualità prevalente di diritto categoria cooperative sociali attività esercitata produzione e lavoro al n. A104893;
– che l’assemblea e’ stata convocata a mezzo avviso affisso nella sede della cooperativa e consegnato ai soci oltre dieci giorni prima dell’adunanza;
– che l’assemblea della predetta Società si e’ qui riunita per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1. ampliamento dell’oggetto sociale;
2. rapporti di lavoro (soci e collaboratori);
3. conseguenti modifiche statutarie;
– che l’assemblea di prima adunanza, convocata per il giorno 4 marzo 2010 in questo luogo alle ore 7 e’ andata deserta; – che oltre al comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e socia, sono presenti i consiglieri e soci signori SACCHI Lorenzo Carlo, Vicepresidente, FIANCO Andrea, TORRESANI Lidia, BERGANTIN Fanny,
ed i soci:
TAVERNITI Sabrina, che rappresenta per delega i soci MILANI Elisa e SIPIO Mario;
CONTI Diana anche quale delegata del socio ROSSI Alessandro e TOSI Cinzia;
VALENTE Sara anche quale delegata dei soci GUASTAFERRO Gennaro e COCCHI Liliana;
PUGLIESE Cornelia, anche quale delegata dei soci SAVINI Monica e TOSCANO Maria Grazia;
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LUCCHETTI Roberto, anche quale delegato dei soci LANDONI Nadia Maria e BEGNINI Mirna;
si dà atto che peraltro l’assemblea in seconda convocazione e’ regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti, ai sensi dell’art. 30 del vigente statuto; – che la comparente, su unanime designazione dei presenti, ha assunto la presidenza della assemblea, richiedendo me notaio per il relativo verbale.
Tutto cio’ premesso e confermato, si dà atto di quanto segue: Viene all’unanimità riconosciuta la piena validità della presente assemblea in quanto regolarmente convocata ed atta trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
Prende la parola il Presidente, proponendo di ampliare l’oggetto sociale a servizi di assistenza psicologica e psicoterapeutica nonche’ all’attività di orientamento scolastico e lavorativo. Sul secondo argomento all’ordine del giorno si propone che la cooperativa possa intrattenere rapporti di lavoro con terzi, in via non prevalente.
Dopo ampia ed esauriente discussione, l’assemblea all’unanimità delibera
1) di ampliare l’oggetto sociale come proposto aggiungendo all’articolo 4 del vigente statuto sociale tra i servizi socio-sanitari, assistenziali e di supporto alla persona e alla famiglia quale penultima voce “servizi di assistenza psicologica e psicoterapeutica” e tra gli interventi di formazione/informazione quale settima voce “attività di orientamento scolastico e lavorativo”;
2) di modificare come segue l’articolo 3 del vigente statuto sociale:
“ART. 3 La Società Cooperativa non ha scopo di lucro né di speculazione privata; è retta e disciplinata dai principi della mutualità e si propone di promuovere la cultura, l’educazione e favorire l’aggregazione e la partecipazione.
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell’articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.
La Cooperativa organizza un’impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra#p#
soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell’impresa di cui all’articolo 4.
Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall’ordinamento giuridico.
Qualora necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall’ordinamento giuridico.
La società puo’ tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.
La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Dovranno essere tassativamente rispettati i divieti ed obblighi di cui all’articolo 17 del presente statuto.
Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori, viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell’ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario nazionale. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all’Associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche cooperativistiche di lavoro o di servizio.
L’adesione alle associazioni e agli organismi ed enti, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
La Cooperativa potrà anche sviluppare il principio della mutualità, destinando, nell’ambito della propria disponibilità, assegnazioni per fondi destinati ad integrare la previdenza, l’assistenza, compresa quella infortunistica.”
Il testo completo ed aggiornato dello statuto sociale, predisposto#p#
ai sensi dell’art. 2436 cod.civ., viene allegato al presente verbale sotto “A”, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente; lo statuto vigente e’ stato approvato dai soci con decisione in data 15 dicembre 2004 verbale a mio rogito repertorio n. 278626/38216, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 5 – Atti Pubblici – il 4 Gennaio 2005 al n. 50 Serie 1.
Null’altro essendovi a deliberare, viene pubblicato il presente verbale, mediante lettura da me fattane alla comparente, che, previa approvazione sua e della assemblea unanime, meco lo firma unitamente all’allegato alle ore 10,22.
Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia per tre pagine e parte della quarta, da me completato. FIRMATO: IDANNA MATTEOTTI – PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S. ………………..
ALLEGATO “A” AL REPERTORIO N. 296909 / 48708
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE SEDE DURATA
ART. 1
E’ costituita la Società Cooperativa denominata
“GIOSTRA – Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S”
La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o unità operative non aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.
La Società ha sede legale in Milano.
Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
ART. 2
La Cooperativa ha la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla sua legale costituzione; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria. TITOLO II
SCOPO OGGETTO
ART. 3
La Società Cooperativa non ha scopo di lucro né di speculazione privata; è retta e disciplinata dai principi della mutualità e si propone di promuovere la cultura, l’educazione e favorire l’aggregazione e la partecipazione.
Scopo della cooperativa è quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione#p#
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell’articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.
La Cooperativa organizza un’impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell’impresa di cui all’articolo 4.
Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall’ordinamento giuridico.
Qualora necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall’ordinamento giuridico.
La società puo’ tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.
La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Dovranno essere tassativamente rispettati i divieti ed obblighi di cui all’articolo 17 del presente statuto.
Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori, viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell’ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario nazionale. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all’Associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si#p#
propongono iniziative di attività mutualistiche cooperativistiche di lavoro o di servizio.
L’adesione alle associazioni e agli organismi ed enti, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
La Cooperativa potrà anche sviluppare il principio della mutualità, destinando, nell’ambito della propria disponibilità, assegnazioni per fondi destinati ad integrare la previdenza, l’assistenza, compresa quella infortunistica.
ART. 4
La società ha per oggetto l’ideazione la progettazione, la consulenza, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione di: – attività sociali, culturali, educative, assistenziali e di animazione per il tempo libero, per conto proprio e/o di terzi, in forma sia occasionale che continuata;
– attività sociali, culturali, educative assistenziali e di animazione per il tempo libero, per conto terzi che intendano gestirle autonomamente nei limiti di cui all’articolo 1 punto 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.
Aree privilegiate di lavoro sono in particolare quelle relative alla progettazione e alla gestione di
SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVI ED ANIMATIVI – Centri Polivalenti e Polifunzionali per tutte le età, Centri Sociali e Ricreativi in genere, Centri Culturali, Biblioteche e Musei
– Centri di Aggregazione Giovanile/Centri Giovani e Informagiovani
– Centri Diurni Estivi e Case Vacanza per minori – Centri Diurni e Centri Anziani/Case di Riposo SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
– Strutture e servizi per la prima infanzia
– Interventi di supporto scolastico e familiare – Attività rivolte a portatori di handicap
– servizi di assistenza psicologica e psicoterapeutica – Centri Diurni Integrati/RSA
INTERVENTI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE
– Corsi e laboratori specialistici per bambini, ragazzi, adulti ed anziani (area ludica, creativo-espressiva, fisico-ambientale etc.)
– Attività di sensibilizzazione ambientale rivolta alla comunità
– Attività didattiche e di ricerca
– Percorsi di sensibilizzazione alle tematiche educative – Percorsi di empowerment territoriale
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– Interventi di qualificazione e riqualificazione professionale
– Attività di orientamento scolastico e lavorativo – Azioni di sostegno alle pari opportunità, attivazione centri donna
– Iniziative di prevenzione sociale, anche in collaborazione con agenzie educative, servizi, associazioni, volontari – Conferenze, rassegne, mostre, convegni, produzioni e sponsorizzazioni culturali, visite guidate, scambi internazionali – Comunicazione, promozione, marketing sociale. INTERVENTI LUDICI PER TUTTE LE ETÀ, FESTE, SPETTACOLI, GRANDI EVENTI ED ALLESTIMENTI E FORNITURE TECNICHE RELATIVE; ANIMAZIONE PROMOZIONALE, COMMERCIALE, TURISTICA E RICREATIVA IN GENERE.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;
b) avvalersi, dei finanziamenti previsti per i vari settori economici e sociali della legislazione regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale e dalla regolamentazione della C.E.E.;
c) dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
d) costituire ed essere Soci di Società per azioni e a responsabilità limitata allo scopo di attuare le finalità previste dall’oggetto sociale;
e) promuovere in aderenza ai principi di solidarietà cooperativistica, la raccolta del risparmio limitata ai soli Soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale;
f) partecipare alle attività di enti ed organizzazioni italiane e straniere aventi fini analoghi.
TITOLO III
SOCI
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ART. 5
Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all’esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo condividendo i principi ispiratori dello statuto.
Possono essere ammessi inoltre come soci elementi tecnici ed amministrativi in numero non superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all’articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.
Possono essere altresì ammessi soci non persone fisiche (Enti, Organismi e persone giuridiche), soci sovventori e coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.
Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all’uopo istituito.
ART. 6 Procedure di ammissione
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: – cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; – precisazione delle attitudini e capacità professionali;
– l’ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
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– dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. La domanda di ammissione da parte del Socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:
– denominazione o ragione sociale, sede, attività; – delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’Ente, Organismo o Persona giuridica;
– caratteristiche ed entità degli associati; – ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
– copia dello Statuto.
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale – determini il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l’obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l’assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto#p#
a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.
Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte dell’Organo amministrativo.
ART. 7 Obblighi dei soci
I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall’organo amministrativo ed in nessun caso restituibile.
Essi sono, inoltre, obbligati:
a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal presente Statuto; b) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall’assemblea dei soci su proposta dell’Organo amministrativo.
Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci lavoratori.
Il socio che non partecipa all’amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
ART. 8 Divieti
E’ fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplichino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso dell’Organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.
E’, altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, salvo specifico assenso dell’Organo amministrativo.
Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello#p#
svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l’affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.
ART. 9 Categoria speciale di iscrizione
L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell’impresa.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 30 per cento di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci ammessi nella categoria speciale può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto#p#
amministratore.
I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del codice civile.
Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.
TITOLO IV
RECESSO – ESCLUSIONE
ART. 10
La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell’Ente, Organismo o Persona giuridica. ART. 11 Recesso
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:
a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro. Spetta all’Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell’eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.
ART. 12 Esclusione
Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l’esclusione viene deliberata dall’Organo amministrativo nei confronti del Socio:
a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,#p#
b) che nell’esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull’elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto per infermità a qualsiasi causa dovuta, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria speciale; c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8;
f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
L’esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento. ART. 13 Provvedimenti
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l’eventuale diniego da parte della Cooperativa.
ART. 14 Liquidazione
I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.
Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale#p#
credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall’art. 2535 del Codice Civile.
Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell’interessato da inoltrarsi entro e non oltre l’anno della scadenza dei centottanta giorni indicati dall’art. 2535 del codice civile.
Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile. ART.15 Morte del socio
In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo. Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l’anno della scadenza dei centottanta giorni indicati dall’art. 2535 del codice civile. Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva. TITOLO V
DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO. ART. 16 Regolamento interno
In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall’apposito Regolamento Interno che dovrà contenere quanto previsto dalla legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni alla medesima.
II Regolamento Interno, redatto dall’Organo amministrativo, è approvato dalla Assemblea.
E’ facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.
Titolo VI
ART. 17 Requisiti mutualistici
E’ vietato distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. È vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in#p#
sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all’atto del suo scioglimento.
In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberate dall’assemblea straordinarie e con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto. TITOLO VII
STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE ART. 18 Strumenti finanziari
Con deliberazione dell’assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
– l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
– le modalità di circolazione;
– i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
– il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
ART.19 Ristorni
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’Organo amministrativo, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in#p#
relazione all’entità della retribuzione e all’inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
– in forma liquida;
– mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l’emissione di nuove azioni di capitale.
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
ART. 20 Patrimonio
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.
2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione; b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
ART.21 Caratteristiche delle quote
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute.
ART. 22 Destinazione degli utili
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364#p#
c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura contemplata dalla legge;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni; e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; f) a remunerazione degli eventuali strumenti privi di diritti di amministrazione;
g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell’art.20.
AMMINISTRATORI
ART. 23
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L’amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, anche fino a dimissioni o revoca. Gli amministratori possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante#p#
consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. ART. 24 Competenze
L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Ad esso Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
e) concorrere a gare d’appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi contratti;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto,#p#
debbano essere autorizzati dall’Assemblea Generale; k) deliberare l’istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti come prevista dal presente Statuto; l) deliberare l’adesione o l’uscita da altri Organismi, Enti e società;
m) deliberare l’apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all’art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell’Impresa, l’elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;
o) relazionare, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
L’amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.
ART. 25 Sostituzioni
In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge. IL PRESIDENTE
ART. 26
II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la#p#
rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
II Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze. Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
ART. 27 COLLEGIO SINDACALE
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell’articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di#p#
ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Il Collegio sindacale può inoltre essere chiamato dall’assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
DECISIONI DEI SOCI
ART. 28 Materie di competenza
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1. l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
3. l’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. le modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
7. L’approvazione dei regolamenti.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.
ART. 29 Assemblee
La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima ovvero mediante affissione dell’avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità,#p#
l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, e tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi siano avvertiti. L’assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Lombardia.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l’avviso di convocazione delle Assemblee.
ART. 30 Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all’Ordine del Giorno, salvo che per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all’Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.
ART. 31 Diritto di voto
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.
Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta.
Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.
I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o#p#
rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, non amministratore o sindaco o dipendente.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART.32 Conciliazione.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all’art. 1 D. Lgs. n. 5/03 ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora Legacoop abbia istituito un proprio organismo di conciliazione anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso quest’ultimo ente.
Il procedimento si svolgerà ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 5/03 e in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell’organismo adito.
ART. 33 Arbitrato
Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003. Qualora Legacoop abbia istituito un proprio organismo, anche in regime di convenzione con organismi già operanti, ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa la controversia sarà obbligatoriamente sottoposta per la sua risoluzione a quest’ultimo ente.
L’arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l’organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.
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L’arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.
La sede dell’arbitrato sarà il domicilio professionale dell’arbitro nominato.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 34 Scioglimento
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
ART. 35 Liquidazione
In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 36
Per meglio disciplinare il funzionamento interno l’Organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea. ART.37
Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.
FIRMATO: IDANNA MATTEOTTI – PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.
Registrato all’Agenzia delle Entrate di MILANO 5 l’11 marzo 2010 al n. 4759 Serie 1T – imp. di registro euro 168 – esente da bollo ai sensi del D.Lgs. n. 460/97